Quanto di ciò che produciamo è progettato per diventare rifiuto pochi minuti dopo essere stato utilizzato?
Il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) introduce un nuovo approccio alla gestione degli imballaggi. Pur avendo un ciclo di vita spesso molto breve, un imballaggio richiede materie prime, energia, progettazione, processi produttivi e logistica, proprio come il prodotto che contiene.
Per molti anni l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla gestione dei rifiuti di imballaggio, ovvero sulla fase successiva al loro utilizzo. Con il Regolamento il focus si sposta a monte, nella progettazione degli imballaggi, introducendo requisiti che riguardano la scelta dei materiali, la riciclabilità, il riutilizzo e la riduzione degli imballaggi non necessari, prima ancora che il packaging venga immesso sul mercato.
Il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) è il nuovo Regolamento dell'Unione Europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che si applicherà dal 12 agosto 2026. Il suo obiettivo è armonizzare le regole in tutti gli Stati membri, ridurre i rifiuti di imballaggio, favorire il riutilizzo e il riciclo dei materiali e sostenere la transizione verso un'economia circolare.
Rispetto alla precedente Direttiva 94/62/CE, il PPWR introduce un cambiamento sostanziale nella disciplina degli imballaggi. Mentre una direttiva deve essere recepita dai singoli Stati membri e può essere applicata con modalità differenti da Paese a Paese, un regolamento europeo è direttamente applicabile in tutta l'Unione Europea. Dal 12 agosto 2026, quindi, le stesse regole si applicheranno contemporaneamente in tutti i 27 Stati membri.
Per le aziende questo significa adottare requisiti uniformi per gli imballaggi destinati al mercato europeo. Il Regolamento introduce nuovi obblighi in materia di progettazione, riciclabilità, contenuto riciclato, riutilizzo ed etichettatura, con impatti su sviluppo prodotto, acquisti, produzione e gestione della conformità.
Il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) ha l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorire la transizione verso un'economia circolare. Per farlo, il Regolamento punta a ridurre il consumo di materie prime, aumentare il riutilizzo degli imballaggi e migliorare la qualità del riciclo, rafforzando al tempo stesso il mercato delle materie prime secondarie.
Il PPWR si basa su tre obiettivi strategici:
Per misurare i progressi verso questi obiettivi, il PPWR introduce target vincolanti di riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite rispetto ai livelli del 2018:
Per conseguire questi target, il PPWR introduce nuovi requisiti di progettazione degli imballaggi, quote minime di contenuto riciclato, obiettivi di riutilizzo e restrizioni per alcune tipologie di imballaggi monouso.
Per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio e promuovere un'economia circolare, il PPWR introduce nuovi requisiti applicabili agli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione Europea. Le misure riguardano l'intero ciclo di vita del packaging, dalla progettazione alla produzione, fino al riutilizzo, al riciclo e alla gestione a fine vita.
Il Regolamento si basa su cinque pilastri.
Il PPWR si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione Europea, indipendentemente dal materiale di cui sono composti - plastica, carta e cartone, vetro, metallo, legno, tessili o ceramica - e dalla loro funzione, che siano destinati alla vendita e hanno contatto con il prodotto (imballaggi primari), al raggruppamento di più unità (secondari) o al trasporto e alla logistica (terziari).
Il Regolamento coinvolge inoltre l'intera filiera del packaging. Gli obblighi riguardano i fabbricanti di imballaggi, i produttori che li utilizzano per commercializzare i propri prodotti, gli importatori, i distributori, gli operatori logistici e il settore HORECA, ovvero hotel, ristoranti, bar, caffé e servizi di catering, per il quale sono previste disposizioni specifiche in materia di riutilizzo e contenitori per l'asporto.
Anche le piccole e medie imprese (PMI) sono soggette al PPWR. Sebbene il Regolamento preveda alcune deroghe o maggiore flessibilità per specifici obiettivi di riutilizzo, tutte le aziende dovranno garantire che gli imballaggi immessi sul mercato siano conformi ai nuovi requisiti previsti dalla normativa.
L'applicazione del PPWR sarà graduale e si svilupperà attraverso una serie di scadenze fino al 2040. Ogni fase introdurrà nuovi requisiti tecnici e obblighi per le aziende.
Le principali tappe sono:
12 agosto 2026 - Entrata in applicazione del PPWR
Il Regolamento diventa applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Entrano in vigore le disposizioni generali, compresi il divieto di PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti e i limiti per i metalli pesanti.
1° gennaio 2030 - Nuovi requisiti per gli imballaggi
Entrano in vigore i criteri di progettazione per la riciclabilità (Classi A, B e C), le quote minime di plastica riciclata post-consumo per specifiche categorie di imballaggi e il limite massimo del 50% di spazio vuoto negli imballaggi per il commercio elettronico e altri settori interessati.
2035 - Obbligo di riciclo su scala
Per essere considerati riciclabili, gli imballaggi dovranno essere effettivamente riciclati attraverso filiere industriali operative su larga scala nell'Unione Europea.
2040 - Raggiungimento degli obiettivi finali
Entrano a regime i principali target previsti dal Regolamento, tra cui le quote più elevate di contenuto riciclato, gli obiettivi di riutilizzo e la riduzione del 15% dei rifiuti di imballaggio pro capite rispetto ai livelli del 2018.
Prepararsi in anticipo è fondamentale. Molti interventi, come la riprogettazione degli imballaggi, la selezione dei materiali o il coinvolgimento dei fornitori, richiedono tempi di pianificazione. Iniziare per tempo consente di ridurre il rischio di non conformità e affrontare con maggiore serenità le prossime scadenze previste dal Regolamento.
Il PPWR introduce nuove regole anche per la comunicazione ambientale relativa agli imballaggi. Le informazioni riportate sul packaging dovranno essere coerenti con i requisiti previsti dal Regolamento e supportate da evidenze tecniche verificabili.
Ad esempio, dichiarazioni come "imballaggio riciclabile" potranno essere utilizzate solo se il packaging soddisfa i criteri di riciclabilità previsti dal PPWR. Allo stesso modo, simboli, marchi o diciture ambientali non dovranno indurre in errore il consumatore né attribuire caratteristiche ambientali che non possono essere dimostrate.
Queste disposizioni si affiancano alla Direttiva (UE) 2024/825, nota come direttiva europea contro il greenwashing, che rafforza la tutela dei consumatori vietando l'utilizzo di dichiarazioni ambientali generiche, fuorvianti o prive di adeguate prove. Insieme, il PPWR e la Direttiva 2024/825 contribuiscono a rendere la comunicazione ambientale più trasparente, verificabile e uniforme in tutta l'Unione Europea.
Il Regolamento si applica dal 12 agosto 2026 in tutti i 27 Stati membri, con scadenze successive scaglionate fino al 2040.
Fabbricanti, produttori che immettono prodotti imballati sul mercato, importatori, distributori, operatori logistici e settore HORECA. Le PMI sono incluse, con flessibilità limitata ad alcuni target di riutilizzo.
Sì. A differenza di una direttiva, un regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza bisogno di recepimento nazionale.
L'adeguamento al PPWR richiede una valutazione tecnica e normativa degli imballaggi e una pianificazione delle attività necessarie per rispettare le nuove disposizioni europee. Per definire le priorità operative è utile partire da tre domande.
Green Future Project Group affianca le imprese nell'interpretazione del Regolamento e nella definizione delle priorità operative, supportando il percorso di conformità in ogni fase: dalla mappatura degli imballaggi alla predisposizione del fascicolo tecnico, dalla valutazione della riciclabilità fino alla verifica della conformità ai requisiti chimici previsti dal PPWR, inclusi PFAS e metalli pesanti.
Prepararsi in anticipo consente di ridurre il rischio di non conformità, pianificare gli interventi necessari e affrontare con maggiore serenità l'entrata in applicazione del Regolamento.