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title: "Direttiva green claims: divieti ed esempi di greenwashing"
description: "Direttiva green claims (UE 2024/825) e D.Lgs. 30/2026: pratiche vietate, esempi di greenwashing, sanzioni e cosa fare ora che le regole valgono."
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# Direttiva green claims: divieti ed esempi di greenwashing

[Green Future Project](https://page.greenfutureproject.com/it/making-impact-possible-a-green-future-project-blog/author/green-future-project)

La direttiva UE sul greenwashing, formalmente Direttiva (UE) 2024/825, è la norma europea che dal 27 settembre 2026 vieta le asserzioni ambientali generiche e non dimostrabili. In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 30/2026: termini come “eco-friendly”, “green”, “amico della natura” o “zero emissioni” sul packaging o sul sito possono ora costituire pratiche commerciali scorrette, sanzionabili dall’AGCM.

L'Europa ha detto no alle dichiarazioni ambientali ingannevoli. Le aziende italiane devono affrontare un cambio di paradigma. Da un sistema basato sulla autoreferenzialità con regole generali e comunicazioni spesso prive di riscontri oggettivi, a una gestione improntata a trasparenza e accountability. Diventa fondamentale per le aziende capire come proteggersi dai rischi reputazionali e finanziari.

Le sanzioni arrivano fino a 10 milioni di euro. Per le infrazioni diffuse in più Stati membri, il massimo può raggiungere il 4% del fatturato annuo realizzato negli Stati interessati.

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In questo articolo approfondiremo:

- [Cosa si intende per greenwashing](https://page.greenfutureproject.com/it/making-impact-possible-a-green-future-project-blog/direttiva-ue-greenwashing#cosa-si-intende-per-greenwashing)
- [La direttiva e il recepimento italiano](https://page.greenfutureproject.com/it/making-impact-possible-a-green-future-project-blog/direttiva-ue-greenwashing#direttiva-e-recepimento)
- [Chi deve adeguarsi](https://page.greenfutureproject.com/it/making-impact-possible-a-green-future-project-blog/direttiva-ue-greenwashing#chi-deve-adeguarsi)
- [Le 5 pratiche vietate: esempi di greenwashing](https://page.greenfutureproject.com/it/making-impact-possible-a-green-future-project-blog/direttiva-ue-greenwashing#esempi-di-greenwashing)
- [Practiche commerciali scorrette](https://page.greenfutureproject.com/it/making-impact-possible-a-green-future-project-blog/direttiva-ue-greenwashing#green-claims-ingannevoli)
- [Come evitare il greenwashing: il Piano di Azione](https://page.greenfutureproject.com/it/making-impact-possible-a-green-future-project-blog/direttiva-ue-greenwashing#piano-di-azione)
- [FAQ](https://page.greenfutureproject.com/it/making-impact-possible-a-green-future-project-blog/direttiva-ue-greenwashing#faqs)
- [Test di Maturità contro il greenwashing](https://page.greenfutureproject.com/it/making-impact-possible-a-green-future-project-blog/direttiva-ue-greenwashing#test-di-maturita)

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## Cosa si intende per greenwashing nella nuova normativa?

La direttiva non usa il termine greenwashing, ma vieta le pratiche che lo realizzano. In concreto, è greenwashing presentare asserzioni ambientali generiche come “biodegradabile” o “ecologico”, senza poter dimostrare un’eccellenza ambientale pertinente (es. certificazione Ecolabel UE) oppure usare marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione indipendente.

Per asserzione ambientale si intende qualunque dichiarazione scritta, audio, grafica o simbolica contenuta nel nome della società o del prodotto, che contribuisca un beneficio ambientale. Ogni affermazione di questo tipo deve essere rigorosamente dimostrata con prove trasparenti e precise, proteggendo i consumatori dal cadere in inganno.

## La direttiva green claims e il suo recepimento italiano

La Direttiva UE 2024/825 e il decreto legislativo del 20 febbraio 2026 n.30 non offrono semplici “raccomandazioni”, ma segnano la fine dell’era delle asserzioni ambientali generiche.

La trasparenza non è più un’opzione etica, ma un requisito di compliance rigoroso:

- **Per l’Imprenditore** nasce un **rischio operativo**. Un claim non comprovato da un sistema di certificazione per etichette di sostenibilità riconosciuto comporterà il ritiro immediato dei prodotti dal mercato e sanzioni proporzionali al fatturato per pratiche commerciali scorrette.
- **Per l’Investitore** emergono **rischi finanziari**. Le autorità di vigilanza europee, tra cui EBA (European Banking Authority) e ESMA (European Securities and Markets Authority) sono chiare: il greenwashing impatta direttamente sul rating ESG e, come evidenziato dai Quaderni di Banca d’Italia, può alterare sensibilmente il costo del credito.

Non si tratta di smettere di comunicare la sostenibilità (cadendo nella pratica del [*greenhusing*](https://page.greenfutureproject.com/it/making-impact-possible-a-green-future-project-blog/comunicare-sostenibilit%C3%A0-ambientale-greenwashing?utm_source=organic&utm_medium=blog&utm_campaign=greenwashing_hyperlink1)), ma di farlo attraverso l’eccellenza riconosciuta, con serietà, trasparenza e gli strumenti corretti. Ogni green claim deve essere supportato da prove scientifiche e piani di attuazione dettagliati per gli obiettivi climatici futuri.

 

## Chi deve adeguarsi alla normativa sui green claims?

Deve adeguarsi qualsiasi impresa che fa comunicazioni commerciali verso consumatori nell'UE, a prescindere da dimensione e settore. Rientra ogni canale in cui compare un messaggio ambientale:

- packaging ed etichette;
- siti web ed e-commerce;
- social media ed email marketing;
- materiali promozionali, cataloghi e comunicati stampa;
- contenuti ESG usati a fini promozionali.

Vale anche per i claim che ricevi dai fornitori: se li riporti sul tuo prodotto, la responsabilità verso il consumatore è tua. Se ti occupi di sostenibilità, marketing o acquisti, la norma ti riguarda direttamente.

## I no a tutela del green autentico: esempi di greenwashing

La normativa individua due aree critiche che, se non gestite correttamente, fanno scattare l’inserimento immediato nella black list delle pratiche commerciali vietate.

### Le 5 pratiche vietate sui green claims

Sono vietate in ogni circostanza, senza bisogno di dimostrare che abbiano ingannato qualcuno.

**1. Claim ambientali generici.** Termini come "eco-friendly", "green", "sostenibile", "ecologico", "amico dell'ambiente", "rispettoso del clima", "biodegradabile" o "a base biologica" sono vietati se usati da soli. Puoi usarli solo se accanto al termine indichi, in modo chiaro e sullo stesso mezzo, a cosa si riferisce, oppure se hai un'eccellenza ambientale riconosciuta (EU Ecolabel o marchio ISO 14024 Tipo I ufficialmente riconosciuto). Un QR code che rimanda a un sito esterno non basta.

![Greenwashing Claim 1](https://page.greenfutureproject.com/hs-fs/hubfs/Greenwashing%20Claim%201.png?width=1552&height=274&name=Greenwashing%20Claim%201.png)

**2\. Claim di prodotto basati sui crediti di carbonio.** Non puoi dichiarare che un prodotto o un servizio ha un impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni se il risultato si basa sull'acquisto di crediti di carbonio, anche se certificati da Gold Standard o VCS/Verra. L'acquisto di crediti di carbonio non equivale a neutralizzare le emissioni.

![Claim 2](https://page.greenfutureproject.com/hs-fs/hubfs/Claim%202.png?width=1552&height=274&name=Claim%202.png)

**3\. Claim parziali presentati come totali.** Non puoi attribuire all'intero prodotto un beneficio che riguarda solo una sua parte. Il claim deve essere circoscritto esattamente a ciò che misura.

![Claim 3](https://page.greenfutureproject.com/hs-fs/hubfs/Claim%203.png?width=1552&height=243&name=Claim%203.png)

**4. Marchi di sostenibilità autoprodotti.** Il "marchio fatto in casa" è archiviato. Sono ammessi solo marchi basati su un sistema di certificazione di terza parte o istituiti da autorità pubbliche, come EU Ecolabel, FSC, PEFC, COSMOS, GOTS. L'etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi resta, perché è un obbligo di legge.

**5. Requisiti di legge presentati come vantaggio.** Non puoi presentare come distintivo ciò che la legge impone a tutti i prodotti della stessa categoria.

## Green claims ingannevoli e obsolescenza precoce

Le prartiche ingannevoli - Oltre alla black list, una pratica è ingannevole quando induce il consumatore a una decisione di acquisto che non avrebbe altrimenti preso, tramite

- **Azione**: fornisce informazioni false o presentate in modo da trarre in inganno su caratteristiche ambientali o sociali del prodotto.
- **Omissione**: nasconde informazioni rilevanti o presentate in modo oscuro e intempestivo.

Obsolescenza precoce - La normativa consolida un pilastro fondamentale della circolarità, vietando le strategie aziendali volte a limitare artificialmente la vita utile di un bene. Le aziende devono ora prestare attenzione a:

- **Funzionalità limitanti:** È vietato introdurre caratteristiche che riducano la durata del prodotto o ne impediscano la riparazione.
- **Trasparenza sulla riparabilità**: Non basta che un prodotto sia durevole; il consumatore deve essere informato chiaramente sulla disponibilità di pezzi di ricambio e sulla facilità di intervento tecnico.
- **Aggiornamenti software**: Nel settore tech, è vietato indurre il consumatore a sostituire un prodotto a causa di aggiornamenti software che ne rallentano le prestazioni o ne compromettono l’uso senza una reale necessità tecnica.

## Come evitare il greenwashing: il Piano di Azione

Le regole sono già in applicazione: per comunicare correttamente non bastano le buone intenzioni. È necessario:

### **1. Eliminare le asserzioni ambientali generiche**

Il primo passo operativo è la bonifica della comunicazione esistente. Termini come “amico dell’ambiente”, “naturale” o “sostenibile” senza specifiche tecniche a supporto sono ora classificati come asserzioni ambientali generiche.

Ogni claim che voglia “tingersi di green” deve essere verificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato. La sostenibilità passa così da un costo di marketing a asset aziendale certificato, proteggendo il brand da azioni risarcitorie e danni reputazionali che potrebbero compromettere l’accesso al credito bancario.

### **2. Adottare solo marchi e claim verificabili da terze parti indipendenti**

Il “marchio fatto in casa” è ufficialmente archiviato. Per essere validi, i marchi di sostenibilità devono basarsi su un sistema di certificazione per etichette di sostenibilità gestito da terze parti indipendenti e basato su procedure trasparenti e verificate.

Utilizzare certificazioni riconosciute come EU Ecolabel o EPD riduce il rischio legale e aumenta il punteggio nei processi di due diligence, così come semplifica la valutazione dei rischi ESG.

### **3. Definire un piano di attuazione per gli obiettivi climatici futuri**

Se vuoi dichiarare di diventare “net zero entro il 2040” o di voler ridurre le proprie emissioni del 50%, oggi è richiesto che tale impegno sia supportato da un piano di attuazione dettagliato e pubblico.

Il semplice annuncio non basta più. L’autorità verificherà la presenza di:

- **Target intermedi misurabili**, obiettivi chiari con cadenza annuale o biennale
- **Allocazione di risorse** con dimostrazione dello stanziamento di budget e tecnologie per il raggiungimento degli obiettivi
- **Monitoraggio costante** tramite un sistema di reportistica che permetta di verificare lo stato di avanzamento.

### **4. Usare strumenti a supporto della comunicazione**

La trasparenza verso il consumatore passa anche dai mezzi utilizzati per veicolare le informazioni. Il nuovo quadro normativo richiede un adeguamento non solo dei contenuti, ma anche negli strumenti visivi e digitali adottati per la comunicazione. Le informazioni devono essere integrate e visibili chiaramente al primo click, al movimento del cursore o ancora inquadrando il codice QR.

A livello di governance interna, la comunicazione sicura richiede l’utilizzo di tool diagnostici per mappare sistematicamente tutte le asserzioni ambientali diffuse attraverso i diversi touchpoint fisici e digitali (dal packaging ai siti web e le piattaforme di e-commerce). L’approccio centralizzato assicura che ogni claim veicolato, anche indirettamente tramite fornitori, sia coerente, verificato e monitorato nel tempo.

## FAQs

### Quando è entrata in vigore la direttiva green claims?

La Direttiva (UE) 2024/825 è entrata in vigore il 26 marzo 2024, ma le sue regole si applicano dal 27 settembre 2026. In Italia è stata recepita dal D.Lgs. 30/2026. Da quella data i claim ambientali vietati sono sanzionabili dall'AGCM.

### Cosa sono i green claims?

Sono affermazioni, anche grafiche o simboliche, che attribuiscono a un prodotto, un servizio o un'azienda un beneficio ambientale o un impatto ridotto. Possono comparire su packaging, siti, pubblicità e social. Dal 27 settembre 2026 devono essere specifici e supportati da prove.

### Si può ancora scrivere "carbon neutral" su un prodotto?

Non se il claim si basa sull'acquisto di crediti di carbonio: è una pratica vietata in ogni caso. Puoi comunicare riduzioni effettive delle emissioni del prodotto, misurate e documentate. Il sostegno a progetti climatici va presentato come contributo, separato dall'impronta del prodotto.

 

## La tua azienda è pronta al Test di Maturità contro il greenwashing?

La direttiva green claims segna la fine del “marketing dei buoni propositi”. Dal **27 settembre 2026** il mercato separa le aziende trasparenti da quelle vulnerabili.

Il greenwashing non è più un “errore di comunicazione”, ma un rischio operativo che impatta direttamente sul costo del capitale e sulla fiducia degli investitori.

Prima di pubblicare un contenuto con valenza ambientale, verifica che ogni claim superi queste cinque domande:

![Green claims - Infografica ITA](https://page.greenfutureproject.com/hs-fs/hubfs/Green%20claims%20-%20Infografica%20ITA.png?width=2160&height=2180&name=Green%20claims%20-%20Infografica%20ITA.png)  
Eliminare il rumore di fondo delle asserzioni generiche permette alle aziende realmente eccellenti di emergere, protette da un **quadro legale che finalmente premia il dato scientifico sulla narrazione creativa**.

La tua strategia di comunicazione è pronta? O stai navigando a vista in un mare di rischi legali? Operare e comunicare in questa transizione richiede una diligenza professionale che va oltre il semplice adeguamento delle etichette.

**ll team Consultancy e Comunicazione di [Green Future Project Group](https://page.greenfutureproject.com/richiedi-demo-blog?utm_source=organic&utm_medium=blog&utm_campaign=greenwashing_cta1)** può aiutarti a valutare i tuoi claim ambientali e ridefinire le tue scelte di marketing.

[Contatta il nostro team](https://page.greenfutureproject.com/richiedi-demo-blog?utm_source=organic&utm_medium=blog&utm_campaign=greenwashing_cta1)

Articolo redatto da Miriam Dri, Legal and Administrative Advisor di Baker Tilly Hidra Sb parte di [Green Future Project Group](https://page.greenfutureproject.com/richiedi-demo-blog?utm_source=organic&utm_medium=blog&utm_campaign=greenwashing_cta1).

**Tags:** 

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